TUTTE LE NOVITÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI

DL 48/2023, il Capo II le modifiche al D.Lgs. 81/2008:
TUTTE LE NOVITÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI, VERIFICHE PERIODICHE, OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI, FORMAZIONE PER LE ATTREZZATURE, ATTIVITÀ ISPETTIVA E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

Si tratta di “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”.
 Il Decreto, che modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro, è stato approvato dal CDM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi già in vigore.

QUALI SONO GLI ARTICOLI MODIFICATI?
Le modifiche apportate con il decreto lavoro al D.Lgs. 81/08 riguardano i seguenti articoli:

  • Art. 18, Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  • Art. 21, Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
  • Art. 25, Obblighi del medico competente
  • Art. 37, Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • Art. 71, Obblighi del datore di lavoro
  • Art. 72, Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
  • Art. 73, Informazione, formazione e addestramento
  • Art. 87, Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

LE MODIFICHE RIGUARDANO VARI ASPETTI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E POSSONO ESSERE COSÌ RIASSUNTE:

  • Obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza (obbligo sanzionato).
  • Prevista la nomina del medico non solo nei casi previsti all'articolo 41 del Testo Unico, ma anche in tutti quelli nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, con conseguente estensione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria,
  • Con specifico Accordo, la conferenza Stato Regioni dovrà, tra le altre cose, individuare le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
  • Estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
  • Obbligato il medico competente a richiedere la cartella sanitaria al precedente datore di lavoro;
  • Sostituito l’art. 72 comma 2: Chiunque venda, noleggi o conceda in usi o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili deve altresì acquisire e conservare agli atti, per  tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo III, dei soggetti individuati per l’utilizzo;
  • Istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative